Titolo I – Costituzione e sede

Art. 1. - Denominazione

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione “Progetto Famiglia Onlus” (di seguito Associazione).

Art. 2. Sede

1. L'Associazione ha la sua sede sociale, in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) alla Via Barone Antonio Guerritore, 1.

Art. 3 - Sezioni

1. Essa può fondare sue Sezioni su tutto il territorio italiano ed all'estero.

Art. 4 – Onlus

1. L'Associazione non ha fini di lucro.

2. Sia nella denominazione che in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, userà espressamente la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o l'acronimo “ONLUS”, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera i) del D.lgs. 460/97.

Titolo II – Oggetto sociale

Art. 5.

1. La missione della Associazione è l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

  • assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • assistenza sanitaria;
  • beneficenza;
  • istruzione;
  • formazione;
  • tutela dei diritti civili;

2. Per solidarietà sociale s'intende tutte le possibili attività, sia di prevenzione che di sostegno al disagio conclamato, rivolte ad ogni essere umano, ed in particolare modo alla famiglia ed ai minori.

3. L'Associazione persegue tale missione operando in conformità con la visione cristiana e l'insegnamento della Chiesa Cattolica.

Art. 6.

1. Lo scopo primario dell'Associazione è quello di promuovere il bene della famiglia.

2. A tal fine si preoccupa di promuovere una cultura della famiglia per aiutare gli sposi a scoprire e a vivere il significato del matrimonio.

3. Allo stesso modo l'Associazione si impegna ad accompagnare i fidanzati nel loro cammino. Tale impegno viene svolto privilegiando la formazione degli operatori pastorali. In tal senso l'Associazione si impegna a promuovere la Scuola di formazione, professionale e non, di coloro che operano nei diversi settori della problematica familiare, rivolgendosi prevalentemente a persone svantaggiate.

4. Con la stessa finalità l'Associazione promuoverà cicli di conferenze sulle diverse tematiche della problematica familiare. Per favorire il compito educativo, l'Associazione s'impegna a promuovere una “Scuola per Genitori” che affronta specifiche tematiche.

Art. 7.

1. L'associazione ritiene che la famiglia sia la prima cellula della società, per questo con particolare attenzione si impegna, con apposite iniziative, a dare rilevanza sociale e politica all'istituzione familiare.

2. A tale scopo promuove incontri di sensibilizzazione e offre servizi di consulenza per rispondere alle diverse esigenze della famiglia.

Art. 8.

1. Per rispondere al crescente disagio psicologico che condiziona negativamente la relazione coniugale e familiare, l'Associazione promuove uno specifico servizio consultoriale per offrire, a quanti ne fanno richiesta, un supporto psico-pedagogico adeguato.

Art. 9.

1. L'Associazione intende impegnarsi in ogni intervento necessario ad offrire alle famiglie in difficoltà concrete possibilità di sussistenza ed autonomia economica.

2. Tale obiettivo è perseguito attraverso percorsi di formazione professionale, consulenza alla creazione di imprese e tutoraggio nella fase di start up .

Art. 10.

1. L'Associazione, al fine di sostenere la presenza femminile nei diversi ambiti del vissuto sociale, desidera impegnarsi in tutte le iniziative necessarie alla promozione delle pari opportunità.

Art. 11.

1. L'Associazione intende adoperarsi nella integrazione sociale di ogni altra categoria a rischio di discriminazione, come ad esempio gli handicappati, i tossicodipendenti, i detenuti, gli extra-comunitari, le vittime della prostituzione, i minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose.

Art. 12.

1. L'Associazione si propone di aiutare le coppie a vivere con gioiosa consapevolezza l'apertura alla vita.

2. Per questo, in collaborazione con il Movimento per la Vita Italiano , e con tutti gli altri organismi impegnati in questo settore, si impegna a promuovere e diffondere una cultura della vita che riconosca il valore della persona umana dal concepimento alla morte naturale; e nel contempo a sostenere l'accoglienza della vita nascente attraverso un fattivo impegno che venga incontro a tutte le situazioni di difficoltà che si oppongono allo sviluppo del concepimento, con una particolare attenzione verso le madri.

Art. 13.

1. L'Associazione tra i suoi scopi prevede la possibilità di realizzare case d'accoglienza per ragazze madri, minori a rischio, orfani e ogni altra situazione di estremo disagio e indigenza.

2. Ciascuna casa sarà gestita da uno o più membri dell'Associazione nominati dal Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza.

Art.14.

1. L'Associazione promuove l'educazione ai metodi naturali per aiutare i giovani a riconoscere la propria fertilità e gli sposi a vivere responsabilmente la sessualità e la procreazione.

Art. 15.

1. L'Associazione, con l'intento di rispondere alle varie esigenze e richieste del territorio, desidera impegnarsi nella realizzazione di attività a ricaduta locale quali centro di ascolto, segretariato sociale, banca dati dei bisogni e delle risorse.

Art. 16.

1. L'Associazione si impegna anche a promuovere, attraverso corsi, conferenze e incontri, una cultura che sappia cogliere l'autentico valore dell'affettività e della sessualità, aiutando quanti operano nel campo della pastorale giovanile ed acquisire le linee formative essenziali per proporre una buona educazione all'amore e alla sessualità.

Art. 17.

1. L'Associazione intende anche farsi carico delle esigenze dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo.

2. A tal fine si sforza di promuovere una capillare rete di affido familiare in grado di affiancare validamente i minori e le famiglie di origine.

Art. 18.

1. L'Associazione desidera altresì impegnarsi nella promozione della pratica dell'adozione nazionale ed internazionale come strumento di sostegno ai minori.

2. A tal fine, in conformità con i criteri previsti dall'art.39.ter della legge 184/83, come modificata dalla legge 476/98, l'Associazione si impegna a:

  • essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;
  • avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
  • disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
  • non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
  • non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
  • impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori.

Art. 19.

1. Essa inoltre, nei limiti delle proprie competenze e disponibilità, offre un servizio di consulenza sul piano pastorale ed etico; crea, fornisce e segnala sussidi pastorali; propone iniziative di carattere culturale e spirituale, considerando la persona umana come un essere in cui la dimensione psico-biologica s'intreccia con quella etica e spirituale.

2. L'Associazione s'impegna a favorire l'attività e lo sviluppo di comunità che perseguono l'obiettivo di accompagnare il cammino spirituale di giovani e sposi.

Art. 20.

1. L'Associazione per rompere il clima di indifferenza che circonda l'aborto e per lanciare la sfida della solidarietà, istituisce la manifestazione “Premia la Vita ”, ed in particolare il Premio “Giuseppina Amore” da assegnare ogni anno ad una mamma, che ha scelto di accettare una nuova vita superando condizioni di particolare difficoltà.

Art. 21.

1. L'Associazione realizza approfondimenti e studi sulla famiglia e sui minori, nei diversi campi disciplinari (psicologico, giuridico, pedagogico, …) e ne pubblica i risultati.

Art. 22.

1. L'Associazione si impegna a formare una biblioteca e una videoteca specializzata per fornire i sussidi necessari all'approfondimento delle varie problematiche sociali, con particolare riferimento a quelle legate alla famiglia.

Art. 23.

1. L'Associazione si impegna a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo, mediante ogni forma di attività volta a tale scopo, come ad esempio il Commercio Equo e Solidale, la finanza etica, il consumo critico, le micro-realizzazioni, le adozioni a distanza, la promozione inter-culturale, l'immigrazione.

2. In particolare l'Associazione si impegna:

  • nella realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo;
  • nella selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile;
  • nell'attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo;
  • nell'attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

Art. 24.

1. L'Associazione è sensibile alla problematica sanitaria e socio-sanitaria nella sua interezza.

2. Particolare attenzione e dedicata alle iniziative relative ai trapianti d'organo, alle trasfusioni di sangue, alla malattia terminale, all'educazione sanitaria, ai degenti ospedalieri bisognosi di accompagnamento.

Art. 25.

1. L'Associazione, consapevole del ruolo preminente del servizio pubblico nella risoluzione delle problematiche sociali, intende effettuare ogni iniziativa utile alla sua valorizzazione .

2. L'Associazione collabora con gli enti locali nella realizzazione di progetti d'intervento sociale finalizzati all'utilizzo delle varie leggi di finanziamento presenti nel panorama locale, regionale, nazionale ed europeo.

Art. 26.

1. L'Associazione intende impegnarsi nella realizzazione di luoghi educativi dove minori ed adulti possano vivere positivamente dinamiche di gruppo e coinvolgersi in percorsi di confronto e di crescita. Tra le attività vi è, in particolare, l'attivazione di centri diurni polifunzionali.

2. Realizza inoltre attività estive di aggregazione ed animazione.

Art. 27.

1. L'Associazione s'impegna, nel rispetto della propria missione, nella collaborazione con tutti i gruppi ed i singoli impegnati in attività di solidarietà sociale.

2. Altresì promuove l'integrazione tra servizio pubblico e servizio privato al fine di realizzare una rete inter-istituzionale che, coinvolgendo tutti gli attori necessari, garantisca la realizzazione di interventi sociali integrati, efficienti ed efficaci.

Art. 28.

1. Per gli scopi suddetti, l'Associazione può provvedere a svolgere esclusivamente attività connesse funzionalmente e direttamente a quelle elencate in precedenza .

2. Può organizzare mostre, manifestazioni, dibattiti e congressi.

Art. 29.

1. L'Associazione oltre alle attività menzionate nei precedenti articoli svolge ogni altra attività di assistenza sociale e socio sanitaria e di beneficenza in favore delle famiglie, minori a rischio, anziani e handicappati, purché esclusivamente comprese nei settori di cui all'art. 5 o ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopraelencate ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs N. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo III - Soci

Art. 30. - Requisiti

1. Possono divenire soci dell'Associazione gli Enti riconosciuti e non riconosciuti, interessati al suo scopo sociale.

2. Possono inoltre divenire soci dell'Associazione le persone fisiche maggiori di 18 anni, cittadini italiani o stranieri.

Art. 31. - Criteri di ammissione

1. Coloro che desiderano divenire soci devono inoltrare apposita domanda di ammissione al Consiglio di Presidenza nella quale sia indicata la tipologia di socio cui intendono aggregarsi, tra quelle previste ai successivi articoli 35 e seguenti del presente statuto.

2. In caso di accettazione, devono altresì versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio stesso.

3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4. È vietata qualsiasi disposizione che limiti l'ammissione dei soci a motivo di particolari condizioni economiche o a discriminazioni di qualsiasi natura.

5. Parimenti è vietata ogni disposizione che colleghi, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 32. – Esclusione e recesso dei soci

1. I soci possono essere esclusi per indegnità o per morosità. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio di Presidenza.

2. L 'associato ha diritto di recesso dal l'Associazione .

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Art. 33. – Diritti dei soci

1. In base al principio di uguaglianza i soci hanno tutti i medesimi diritti ed in particolare:

  • il diritto di partecipazione all'assemblea;
  • il diritto di voto deliberativo, ivi compreso il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, come stabilito dall'art. 10. comma 1, lettera h) del D.lgs. 460/97.
  • il diritto di eleggibilità.

2. È escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 34. – Doveri dei soci

1. I soci hanno il dovere di versare le quote stabilite annualmente dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

2. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti a versare la quota annuale di associazione.

3. I soci sono inoltre tenuti, nelle forme specifiche della propria tipologia, a promuovere la crescita dell'Associazione.

Art. 35 - Tipologie di soci

1. I soci possono essere sono di due categorie: a) soci effettivi; b) soci aderenti;

Art. 36. – Soci effettivi

1. Sono soci effettivi coloro che – persone o Enti – contribuiscono alla crescita dell'Associazione e alla realizzazione del suo scopo sociale mediante la collaborazione pratica e il contributo associativo.

Art. 37. - Soci aderenti

2. Sono soci aderenti tutti coloro che contribuiscono alla crescita dell'Associazione mediante il solo contributo associativo.

Art. 38. Qualifiche particolari

1. Ai soci, effettivi o aderenti, può essere riconosciuta la qualifica di soci fondatori o di soci onorari.

2. Queste attribuzioni non modificano i diritti ed i doveri degli stessi, che pertanto restano basati su una regola di uguaglianza generale.

Art. 39. - Soci fondatori

1. Sono soci fondatori coloro – persone o Enti – che siano intervenuti nella costituzione dell'Associazione.

2. Questa qualità sarà conservata vita natural durante, a meno che non siano esclusi dall'Associazione per indegnità che dovrà essere votata dall'Assemblea dei soci e avere il voto favorevole di tutti gli altri soci fondatori.

Art. 40. - Soci onorari

1. Sono soci onorari coloro che con la loro attività, svolta nei settori e per finalità di cui allo scopo sociale dell'Associazione, e conformemente alla visione cristiana della vita, proposta nel messaggio evangelico e nell'insegnamento del Magistero della Chiesa, abbiano acquistato particolari benemerenze.

2. La qualità di soci onorari viene attribuita dal Consiglio di Presidenza mediante apposita deliberazione e richiede un atto scritto di accettazione da parte dei nominati con il quale aderiscono formalmente all'Associazione e scelgono di aggregarsi ad una delle tipologie di cui all'art. 35.

Art. 41. – Prestazioni dei soci

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di persone o enti, anche ricorrendo a propri associati.

Titolo IV – Organi Statuari

Art. 42. – Organi statutari

1. L'Associazione, si organizza nei seguenti Organi Statuari: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Presidenza, il Presidente, il Comitato Direttivo. Le cariche sono tutte elettive, durano tre anni e sono rieleggibili.

Sezione I – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 43. – Composizione

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

2. Gli associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea, con delega scritta, da altri associati, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri;

3. Gli Enti associati partecipano all'assemblea mediante il proprio legale rappresentante o altro referente delegato preventivamente indicato mediante comunicazione scritta.

Art. 44. – Compiti dell'assemblea

1. L'Assemblea delibera in merito a:

  • approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e dei bilanci preventivi predisposti dal Consiglio di Presidenza. Tali deliberazioni vanno effettuate entro il mese di aprile dell'anno successivo, per quanto concerne il rendiconto consuntivo ed entro il mese di novembre dell'anno precedente, per il bilancio preventivo.
  • indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
  • numero e nomina dei componenti del Consiglio di Presidenza;
  • modifiche dello statuto, modifiche o istituzioni di regolamenti;
  • scioglimento dell'Associazione;
  • devoluzione del patrimonio;
  • tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 45. Convocazione

1. L'assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, al quale spetta constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in assemblea. In caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

3. L 'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati

4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art. 46. – Deliberazioni.

1. L'assemblea, compreso il caso di deliberazioni inerenti la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, si intende validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.

2. Le deliberazioni vengono prese con voto favorevole della metà più uno dei presenti

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

4. Per deliberare lo scioglimento dell 'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 47. - Verbali

1. Delle riunioni di assemblea si redige sull'apposito libro sociale il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Sezione II - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

A rt . 48. – Composizione

1. L'attività dell'Associazione è amministrata da un Consiglio di Presidenza composto da un numero dispari di membri, eletti dall'assemblea.

2. L'assemblea stessa fissa il numero dei membri, che devono in ogni caso essere almeno tre.

3. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo le spese sostenute e documentate

4. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Presidente convocherà l'assemblea dei Soci che provvederà alla sua sostituzione.

Art. 49 – Compiti

1. Al Consiglio spetta:

  • nominare nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
  • attuare sul piano operativo, le indicazioni programmatiche approvate dall'assemblea dei soci;
  • il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione finalizzati alla realizzazione del precedente punto b
  • deliberare in ordine all'accettazione o meno delle istanze di associazione
  • deliberare in ordine alla nomina di soci onorari.
  • deliberare in ordine alla esclusione dei soci per indegnità o morosità;
  • fissare l'importo della quota sociale annuale;
  • redigere annualmente, in via obbligatoria, con la collaborazione del Comitato Direttivo, il rendiconto economico-finanziario consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, ed il bilancio preventivo;
  • nominare i membri del Comitato Direttivo.
  • costituire sezioni dell'associazione e nominarne o revocarne i Direttori;
  • nominare o revocare i responsabili delle varie realtà ed ambiti di intervento dell'associazione;
  • istituire gli eventuali comitati di cui al successivo art. 65, nominandone i membri ed i responsabili.

2. Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di delegare ad altri soci lo svolgimento di funzioni connesse ai punti b, c , f di propria competenza.

Art. 50 – Convocazione e Deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, o che ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza dei suoi membri.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

3. Per la validità delle deliberazioni - da adottarsi sempre con voto palese - occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per gli argomenti di maggiore importanza a giudizio del Presidente è richiesta la presenza di tutti i membri del Consiglio e il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 51 - Verbali

1. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Sezione III – PRESIDENTE

Art. 52. - Nomina

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio di Presidenza tra i propri membri.

Art. 53. – Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell 'Associazione .

2. In sua assenza, tale rappresentanza spetta al Vice Presidente.

3. Suoi compiti sono:

  • presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di presidenza ed il comitato Direttivo;
  • è competente per i rapporti bancari e finanziari;
  • è competente per le assunzioni, trasferimenti e licenziamenti del personale dipendente.

Art. 54. – Deleghe

1. Il Presidente può delegare, mediante atto scritto, qualsiasi membro dell'Associazione o del Comitato Direttivo nello svolgimento delle attività che gli competono.

2. La delega si considera valida fino al momento della sua revoca.

SEZIONE IV – COMITATO DIRETTIVO

Art. 55. - Composizione

1. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o suo delegato.

2. Il Comitato è composto da due o più componenti scelti dal Consiglio di Presidenza sia tra i soci dell'Associazione che all'esterno.

3. Tra i membri del Comitato Direttivo vengono nominati:

  • il Direttore dell'Associazione;
  • il Tesoriere dell'Associazione;
  • i Responsabili degli ambiti di intervento dell'Associazione .

4. I membri del Comitato Direttivo possono svolgere la propria attività a titolo di volontariato o a titolo di prestazione professionale, con conseguente rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

Art. 56. - Compiti

1. Il Comitato Direttivo, ha una funzione consultiva e di supporto logistico, organizzativo e specialistico, all'operato del Presidente. In particolare lo affianca nella:

  • cura della programmazione e verifica dei vari ambiti di intervento in cui opera l'Associazione;
  • cura, in particolare tramite l'operato dei Responsabili degli ambiti di intervento, della concreta attuazione degli indirizzi e dei programmi associativi;
  • cura, in particolare tramite l'operato del Tesoriere, della compilazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi e li consegna al Consiglio di Presidenza, per la redazione definitiva in vista dell'approvazione in Assemblea.
  • cura di ogni altro aspetto amministrativo dell'Associazione.

2. Svolge inoltre ogni altro compito affidatogli dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

Art. 57. - Convocazione e Deliberazioni

1. Il Comitato Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Direttore.

2. Data la funzione consultiva non si prevede l'emanazione di delibere né la stesura di verbali degli incontri.

Titolo IV - Patrimonialità e Rendiconto Economico-Finanziario dell'Associazione

Art. 58. - Patrimonio

1. Per il conseguimento del suo oggetto sociale l'Associazione possiede un suo patrimonio sociale.

2. Esso consiste in:

a) quote e contributi degli associati;
b)
eredità, lasciti, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, derivanti da attività marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

3. Esso, dietro decisione del Consiglio di Presidenza, può essere in parte vincolato in titoli, o in beni mobili ed immobili, sempre sotto l'amministrazione statutaria.

4. Si fa divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

5. Si fa inoltre obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 59. - Proventi, utili, …

1. Si fa divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, proventi delle attività, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

2. Si fa inoltre obbligo di impiegare i proventi, gli utili o avanzi di gestione esclusivamente, per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. È vietato al l'Associazione di avere rapporti di dipendenza, da enti con finalità di lucro, né di collegamento agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

Art. 60 – Esercizio finanziario

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 61 - Rendiconti e Bilancio Periodici

1. L'Associazione redige, in via obbligatoria, appositi rendiconti economico-finanziari annuali. A ciò provvede il Consiglio di Presidenza, così come previsto dal precedente articolo 49, comma 1, punto f.

2. I rendiconti sono approvati dall'assemblea dei soci, regolarmente riunita in via ordinaria, con le modalità previste dal precedente articolo 44, comma 1, lettera a) e articolo 46, commi 1, 2 e 3.

Art. 62 – Devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione la devoluzione del patrimonio dovrà, dopo la liquidazione, avvenire a fini di utilità sociale, a favore di Onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'art., 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, che, perseguono lo stesso scopo sociale o analoghe finalità.

Titolo V - Altre Norme

Art. 63 - ONG

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 11.bis, l'Associazione si impegna ad ottenere il riconoscimento come organizzazione non governativa, ai sensi dell'art. 28 della legge 49/87.

2. A tal fine si obbliga:

  • ad accettare i controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;
  • a presentare i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio;
  • a documentare la tenuta della contabilità;
  • alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi di cooperazione in corso.

ART. 64. – Federazione

1. L'Associazione, al fine di meglio promuovere l'attività degli enti soci impegnati nel campo della famiglia e dei minori istituisce, intesse con i propri enti soci un'intensa collaborazione operativa, denominata “Federazione Progetto Famiglia”, mediante l'attivazione di una funzione di coordinamento generale e di alcuni servizi di supporto alla loro attività.

2. L'assemblea dei soci istituisce a riguardo un apposito Regolamento di Federazione al fine di disciplinare tale “intensa collaborazione” precisando i ruoli ed i compiti, nonché i diritti e doveri dell'Associazione e dei singoli enti associati che decidessero di partecipare alla Federazione.

Art. 65. – Comitati di sostegno

1. Al fine di perseguire meglio i propri scopi l'Associazione può istituire uno o più Comitati di sostegno .

2. I Comitati di sostegno sono organi composti da persone fisiche o enti che, pur non essendo soci dell'Associazione, ne condividono gli scopi e le modalità di intervento e desiderano sostenerne l'attività mediante contributi finanziari e/o la propria competenza professionale.

3. I comitati vengono istituiti dal Consiglio di Presidenza che ne nomina i componenti, tra i quali una o più persone con funzione di responsabili.

4. Il Consiglio di Presidenza, ove lo ritenesse opportuno, può dotare i comitati di uno specifico regolamento di funzionamento.

5. I Comitati possono avere momenti propri di elaborazione e di verifica. Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, vengono ascoltati in via consultiva dal Consiglio di Presidenza, specie in ordine alla programmazione/verifica delle attività associative.

Art. 66 – Scioglimento, cessazione, estinzione

1. Lo scioglimento del l'Associazione è deliberato dall'assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

2. L'Associazione cessa quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

3. L'Associazione si estingue quando tutti gli associati sono venuti a mancare. L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio

Art. 67.

1. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di legge vigenti.