da admin_affido » 06/05/2017, 9:26
(DOCUMENTO del TAVOLO NAZIONALE AFFIDO, inviato da FRIDA TONIZZO, consigliere nazionale ANFAA, referente TAVOLO NAZIONALE AFFIDO)
GLI AFFIDAMENTI DEI PICCOLISSIMI. Considerazioni, buone prassi e proposte Intervento a cura del Tavolo Nazionale Affido
Documento per il Convegno “ZERO-SEI. Tutela e accoglienza dei bambini con genitori in difficoltà”, Pompei 19 maggio 2017
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Intendiamo riproporre in questa sede le riflessioni sugli affidamenti dei piccolissimi, riprendendo anche quanto emerso nel Seminario “L’affido familiare dei bambini piccolissimi” promosso da AIMMF, CNSA e dal Tavolo nazionale Affidi che si è tenuto il 19 marzo scorso a Firenze ed alcune considerazioni e proposte emerse successivamente all’interno del Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie .
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1. PREMESSA
il Il Seminario ha anzitutto evidenziato sul piano scientifico la necessità di ogni neonato di poter stabilire una relazione affettiva stabile con le figure genitoriali, a partire da quella materna, quale condizione indispensabile per il suo equilibrato sviluppo psicologico1 ed ha quindi approfondito il tema dell’affidamento dei bambini piccolissimi, a partire dalle esperienze concrete finora realizzate (Torino, Genova, Milano, ecc.), raccogliendo ogni opportuna indicazione per la realizzazione di questi affidamenti ... Ci si è confrontati su perché farli, quando farli, come farli (cioè quali devono essere i presupposti interistituzionali per la loro realizzazione2 ), quali affidatari cercare, preparare e scegliere, come realizzare e monitorare i singoli progetti di affidamento nelle loro diverse fasi e nei confronti degli affidatari, del piccolo e della sua famiglia di nascita (v. incontri nei cd. “luoghi neutri”) e quindi come concluderli, prevedendo modalità di “passaggio”, programmato e diretto, dalla famiglia affidataria “ponte” o “nido” a quella individuata dal Tribunale per i minorenni : genitori (compresa l’inserimento in comunità genitore/bambino) o parenti, affidatari “a rischio giuridico di adozione” o affidamento pre-adottivo, ecc…; è stata ribadita l’esigenza di tutelare la continuità degli affetti del piccolo affidato, qualunque sia la sua destinazione.
Da allora è intervenuta anche l’approvazione della legge n. 173/2015 . Sono state considerate anche le criticità emerse dalle esperienze, segnalando come sono state affrontate e, ove possibile, risolte. Saranno a breve pubblicato un volume che raccoglie le relazioni e i contributi sul tema.
“Mara Selvini consigliava agli operatori: chiedetevi se quei genitori con cui parlate “hanno in testa i loro bambini”. Non solo sono capaci di gestirli educativamente nella quotidianità, ma li pensano, cercano di capire perché quel capriccio, perché quella aggressività, perché quella timidezza, perché quel sentimento di rabbia o di paura, per quel silenzio, per quel comportamento insolito. Se i bambini sono pensati sono più facilmente capiti e correttamente curati e non cresceranno a caso. È meno importante non fare errori; è più importante pensare ai figli”.
2. UNO SGUARDO AI DATI STATISTICI
La Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel gennaio 2015, ha presentato il rapporto finale dell'indagine "Affidamenti familiari e collocamenti in comunità al 31 dicembre 2012". In esso si legge che nella fascia 0 – 2 anni, solo il 36% dei minori collocati fuori dalla loro famiglia è accolto presso una famiglia affidataria. Ciò che desta preoccupazione è la tendenza a collocare i minori 0-2 anni in comunità (2 bambini su 3), in piena difformità con il senso della legge 184/83. Il dato risulta ancor più allarmante se confrontato con la rilevazione del 2011, quando la percentuale dei bambini piccoli (0-2 anni) inseriti in comunità era del 61% (quindi il rimanente 39% era in affidamento). Nella rilevazione del 2010 emergeva che il 73% dei bambini tra 0 e 2 anni di età erano affidati.
“È scorretto lasciare un bambino che non dispone di caregiver sicuri in un limbo di attesa fino a che non si potrà definire un progetto per lui. Una comunità per bambini piccolissimi è troppo simile a un limbo, se non è un luogo vuoto è un luogo troppo poco pieno di rapporti stretti. Sono i rapporti e le relazioni che fanno crescere. E per piccoli ancor di più.”
3. L’AFFIDAMENTO DEI PICCOLISSIMI (FASCIA INDICATIVA DI ETÀ 0 - 24 MESI): CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ
Quali bambini affidare?
I bimbi destinatari di questi affidamenti sono, in breve:
-bambini segnalati dai servizi socio-assistenziali o dai servizi sanitari (ospedali, Sert, psichiatria adulti, ecc.) al Tribunale per i Minorenni, rispetto ai quali quest'ultimo abbia disposto accertamenti ulteriori sul rapporto dei piccoli con i genitori;
-bambini rispetto ai quali si sia interrotto il progetto di inserimento con i/il genitori/e in comunità;
- bambini per i quali si evidenzi la necessità di effettuare ulteriori accertamenti sanitari o attendere un certo periodo di tempo per giungere ad una definizione precisa del loro stato di salute o della loro disabilità;
- neonati non riconosciuti alla nascita, dimessi dall’ospedale, per i pochi giorni necessari a preparare il loro passaggio nella famiglia adottiva
Come prevenire ed intervenire prima e durante l’affidamento nei confronti del nucleo familiare d’origine?
-potenziare gli interventi nei confronti dei nuclei d’origine diretti alla prevenzione dell’allontanamento, che però devono basarsi su una diagnosi e su una prognosi realistica della situazione, realizzate attraverso una stretta collaborazione fra i Servizi socio assistenziali e quelli sanitari coinvolti
- definire nel progetto specifico di affidamento non solo le modalità di incontro del piccolo con i genitori nei cosiddetti luoghi neutri , ma anche gli interventi da attivare nei confronti del nucleo familiare durante l’affidamento da parte dei servizi coinvolti (tutti, non solo i servizi sociali) ed il relativo monitoraggio
- incrementare durante l’affidamento gli interventi a casa della famiglia d’origine degli operatori dei Servizi che l’hanno in carico e che monitorino come il /i genitore/i si prende/ono cura del proprio figlio nella vita quotidiana (pappa, addormentamento, bagnetto, gioco, pulizia della abitazione, ecc). Tutto questo, a condizione che sia stata preventivamente valutata la fattibilità e che il piccolo non sia esposto a rischi; è necessario comunque mettere in sicurezza il bambino…(riaffermaimo ancora una volta il nostro NO a bambini “terapeutici” per il recupero dei genitori…).
Quali affidatari selezionare, preparare e sostenere?
Gli affidatari dovrebbero essere famiglie con figli già in grado di condividere la scelta di accoglienza dei genitori, con esperienze positive pregresse di affidamento,che consentono loro di meglio “destreggiarsi” con i diversi interlocutori: assistenti sociali, psicologi, educatori, giudici, ... Va valutata caso per caso l’opportunità di inserire un neonato in una famiglia con altri minori da poco affidati o adottati , anche per l’accudimento continuativo che richiedono e le risonanze negative che possono avere su questi ultimi la convivenza e la successiva separazione; fortissime perplessità suscitano anche gli affidamenti a coppie senza figli e a famiglie alla loro prima esperienza di accoglienza Dovrebbe essere raccomandata la loro partecipazione ad un gruppo di sostegno (oltre ai colloqui e alle visite domiciliari), indispensabile per offrire agli affidatari la possibilità di condividere emozioni, tensioni, timori, …, di vivere una dimensione di appartenenza, che li potrà sostenere nei momenti critici, come ad esempio quello del distacco dal neonato. Gli affidatari, quando viene loro proposto l’inserimento, devono ricevere dal Servizio Sociale competente - nell’ambito del progetto specifico - informazioni esaurienti sulla storia personale e familiare del piccolo; sulle sue condizioni sanitarie; sulla sua situazione giuridica (informazioni sui procedimenti aperti presso il Tribunale e sulla tempistica relativa alla loro conclusione, seppur indicativa) fornendo anche un calendario degli incontri del piccolo con la famiglia d’origine, periodicamente aggiornato (sede, orari, ecc., terapie, operatori di riferimento); da parte loro gli affidatari sono tenuti a non divulgare a terzi informazioni relative al minore affidato e alla sua famiglia d’origine nonché l’identità di quella in cui il minore potrebbe essere inserito dopo l’affidamento (affidamento familiare, a "rischio giuridico" o preadottivo), nel caso ne venissero a conoscenza per qualche motivo. Sottolineiamo, inoltre, la necessità dell’ascolto da parte del giudice, ora dovuto in base alla legge n,173/2015, prima che il Tribunale per i Minorenni assuma provvedimenti sul futuro del piccolo loro affidato. La nuova normativa riconosce, inoltre, agli affidatari la facoltà di scrivere ( memorie) al Giudice competente quando lo ritengano opportuno/necessario . L’esperienza delle nostre famiglie dimostra , infine, che costituisce una buona prassi la convocazione degli affidatari da parte del Tribunale anche prima dell’abbinamento del minore con la possibile famiglia adottiva, affinché essi presentino, in uno specifico incontro, insieme agli operatori dei Servizi, la situazione del piccolo, corredandola della relativa documentazione.
Quali tempi? Quelli dei bambini e quelli delle istituzioni.
È necessario che siano “velocizzate” il più possibile le procedure dirette alla valutazione delle capacità genitoriali anche ai fini dell’accertamento dello stato di adottabilità. Sovente i tempi relativi al procedimento sono ulteriormente dilatati dal ricorso alle Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU), che richiedono diversi mesi per la loro realizzazione; Ci chiediamo se le CTU siano sostituite, per quanto possibile, dalla richiesta di approfondimenti dei giudici ai Servizi del territorio, riducendo così in modo significativo tempi e costi.
Come si concludono gli affidamenti dei neonati?
Nel disporre il rientro dei piccoli in famiglia di origine o l’inserimento nella possibile famiglia adottiva, devono tener conto della necessità di continuità affettiva per i bambini coinvolti, evitando loro trasferimenti bruschi che non contemplino il passaggio di comunicazioni dettagliate da parte della famiglia affidataria sulle abitudini e sulle necessità specifiche del bambino. E’ anche necessario che il Tribunale per i Minorenni disponga le modalità di mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia affidataria (non ci sono solo adulti, ma anche i figli degli affidatari!) sia quando rientra a casa dai genitori oppure viene affidato a parenti (nonni o zii) sia quando viene “affidato” o “adottato” a rischio giuridico di adozione , in una situazione ancora precaria, non definitiva, con tutto quanto questa incertezza comporta nella gestione quotidiana del rapporto con il bambino. Dalle esperienze finora realizzate è anche emerso che ci sono alcuni bimbi piccolissimi che, a seguito di una valutazione da parte del Tribunale per i minorenni della loro particolare situazione familiare e personale, non rientrano nella famiglia d’origine, anche allargata, né vengono collocati in affidamento a rischio giuridico di adozione o in affidamento preadottivo, ma restano affidati alla famiglia che li ha accolti perché, pur essendoci un legame significativo con i loro congiunti, non ci sono le condizioni per il loro rientro ; si ritiene positiva questa scelta, che tutela la continuità degli affetti del minore accolto. Si sono anche verificate situazioni di minori gravemente handicappati dichiarati adottabili per i quali non è stata trovata una famiglia e che sono stati adottati dagli affidatari stessi .
È infine importante documentare lo sviluppo psico-fisico del piccolo affidato attraverso un diario, fotografie, ecc.. tutto questo sarà poi trasmesso dagli stessi alla famiglia (d’origine o adottiva) in cui il minore verrà inserito a conclusione del progetto di affidamento. Le esperienze confermano quanto sia importante per i bambini conservare la memoria di questa significativo periodo della loro vita e ricordare le persone con cui hanno condiviso una parte significativa della loro vita.
4. IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI
È auspicabile che, anche nel rapporto con l’Autorità Giudiziaria, agli affidatari sia riconosciuta la facoltà di farsi accompagnare da un’Associazione da loro indicata, come già previsto nel rapporto con i Servizi dalla l. 184/1983 all’art.5, comma 2 . Le Associazioni e le reti di famiglie affidatarie inoltre svolgono un ruolo di stimolo e proposta nei confronti delle istituzioni per lo sviluppo di impianti progettuali e normativi capaci di fornire risposte adeguate a bisogni emergenti e nei casi di inadempienza nell’assolvimento dei compiti di tutela di bambini e famiglie in difficoltà.
“È stato faticoso ma splendido. Dolorosissimo e adrenalinico. È stato un privilegio veder ricominciare una vita sospesa. Vedere una donna diventare mamma, consegnarle la sua bambina, condividere con lei la gioia di quel momento. È una esperienza che mi ha riportato al mio diventare madre, al parto. Ha dato senso all'impegno, alla fatica, alla sofferenza. Sono felice di non aver lasciato vincere la paura e di essermi vissuta a pieno ...”
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GLI AFFIDAMENTI DEI NEONATI NELLE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SULL’AFFIDAMENTO FAMILIARE .
Richiamiamo infine anche quanto previsto dalle Linee di indirizzo sull’affidamento familiare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
LA RACCOMANDAZIONE 110.2, PREVEDE: “Assumere come politiche prioritarie per gli interventi di accoglienza quelle della promozione e sostegno delle diverse forme di affidamento familiare. Per la fascia 0-5 anni gli interventi di affidamento rappresenteranno progressivamente la risposta elettiva alla necessità di allontanamento. Devono, quindi, diminuire gradualmente e, ove possibile, scomparire gli inserimenti in struttura di bambini di tale fascia di età”.
Più precisamente, le Linee successivamente argomentano e raccomandano:
“ 224.a Affidamento familiare di bambini piccoli (0-24 mesi).
Motivazione - L’affidamento familiare si rivolge anche a bambini molto piccoli per i quali risulta fondamentale da subito la presenza di una figura stabile di attaccamento. Tale affidamento ha una breve durata, che corrisponde al tempo necessario agli operatori per svolgere la valutazione delle capacità genitoriali e all’Autorità Giudiziaria per decidere in merito al percorso futuro del bambino (rientro in famiglia, affidamento familiare, adozione).
RACCOMANDAZIONE 224.A.1 Predisporre specifici “Progetti neonati”, stante la delicatezza di tali affidamenti e la necessità di pervenire nel più breve tempo possibile (8 mesi massimo) a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria di definizione del progetto individuale.
- Azione/Indicazione operativa 1 Nell’ambito dei Servizi per l’affidamento familiare organizzati dalle Amministrazioni competenti, vi sono operatori che si dedicano al “progetto neonati”.
- Azione/Indicazione operativa 2 Tramite protocolli di intesa si definiscono procedure e determinano compiti e interazioni in capo ai diversi ruoli professionali, ed in particolare con l’Autorità Giudiziaria e i servizi sanitari.
RACCOMANDAZIONE 224.A.2 Preferibilmente affidare l’accoglienza di un neonato ad una coppia con esperienza di affidamento familiare, preparandola comunque ad affrontare una situazione coinvolgente e delicata e ad acquisire competenze nell’osservazione e nella documentazione (anche perché il periodo di accoglienza è, in genere, “preparatorio e istruttorio” alle decisioni dell’Autorità Giudiziaria).
- Azione/Indicazione operativa 1 Si attivano specifici momenti di informazione, sensibilizzazione e formazione sull’affido neonati, anche continua, attraverso gruppi di sostegno e di auto-mutuo aiuto, nonché supervisione individuale ove richiesta e necessaria.
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COS’È IL TAVOLO NAZIONALE AFFIDO?
Il Tavolo nazionale affido è uno "spazio di lavoro e confronto" tra le associazioni nazionali e le reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie, già impegnate da anni in percorsi di riflessione comune sulla tutela del diritto dei minori alla famiglia. La "base comune" di riferimento è costituita dal documento "10 punti per rilanciare l'affidamento familiare in Italia" elaborato nell'autunno 2010 e visionabile all'indirizzo www.tavolonazionaleaffido.it/documenti.html. Gli obiettivi del Tavolo sono individuabili a tre livelli: a) Livello Nazionale: sviluppare riflessioni condivise su questioni di rilevanza nazionale in materia di affidamento familiare e tutela del diritto dei minori alla famiglia; condividere e valorizzare le buone prassi maturate dai partecipanti o da altri enti; favorire percorsi di raccordo e di azione comune, specie nel dialogo con le varie istituzioni nazionali (CNSA, Conferenza Regioni, Cabina di Regia del Progetto Nazionale Affido, …); b) Livello Regionale: approfondire il dialogo ed il confronto con le singole Regioni circa i processi di regolamentazione e di promozione delle politiche in materia di affidamento familiare; c) Livello "di base": favorire percorsi di incontro, confronto, condivisione e visibilità per tutte le associazioni e le reti di famiglie affidatarie d'Italia, ivi comprese le organizzazioni sub-regionali e locali. Favorire altresì l'accesso alle informazioni, notizie, riflessioni, buone prassi, … da parte di tutte le reti/associazioni locali d'Italia. Il Tavolo si configura come "raccordo leggero" tra le associazioni/reti, le quali custodiscono la piena autonomia e la propria specificità. Ciò è assicurato da due criteri: il Tavolo non è un ente giuridicamente costituito; le iniziative del tavolo sono decise di volta in volta dai membri. Ordinariamente le iniziative coinvolgono tutti i membri ma non è escluso che in taluni casi uno o più membri possano decidere di non partecipare ad un'iniziativa promossa dagli altri; La segreteria del Tavolo, attualmente affidata all'Associazione Progetto Famiglia, non comporta funzioni di rappresentanza né di portavoce unico del Tavolo. Di volta in volta i membri del Tavolo decidono chi delegare allo svolgimento di singole azioni concordate.
Aderiscono al Tavolo le seguenti associazioni e reti Ai.Bi. (Associazione Amici dei Bambini), ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie), ANFN (Associazione Nazionale Famiglie Numerose), Ass. COMETA, Ass. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII, Ass. FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA, CAM (Centro Ausiliario per i problemi minorili – Milano), BATYA (Associazione per l'Accoglienza, l'Affidamento e l'Adozione), CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), COORDINAMENTO AFFIDO ROMA (Coordinamento degli Organismi del Privato Sociale iscritti all’albo per l’affido del Comune di Roma), Coord. CARE, COREMI – FVG (Coordinamento Regionale Tutela Minori del Friuli Venezia Giulia), PROGETTO FAMIGLIA (Federazione di enti no-profit per i minori e la famiglia), UBI MINOR (Coordinamento per la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi – Toscana).
I recapiti della segreteria sono: dr. Giordano Marco - tel.fax +39.081.91.55.48 -cell.+39.393.979.02.57 - segreteria@tavolonazionaleaffido.it Il sito web del Tavolo Nazionale Affido (www.tavolonazionaleaffido.it) raccoglie le azioni comuni e le principali iniziative del Tavolo, delle Associazioni e reti aderenti, di altre organizzazioni ed enti operanti nel campo. Il sito dedica una sezione al censimento dei gruppi di famiglie affidatarie d’Italia.