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(Doc. Sintesi) Lab.4: “Affido, livelli essenziali, ...”

MessaggioInviato: 23/05/2013, 3:28
da Progetto Famiglia, coordinamento del FORUM AFFIDO online
“Affido, livelli essenziali e misure regionali di tutela del diritto alla famiglia”
Documento di sintesi elaborato da Progetto Famiglia sulla base dei contributi giunti nel Forum entro il 16.05.2013


1. I MINORI FUORI FAMIGLIA. SITUAZIONE NAZIONALE E REGIONALE
A fine 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha presentato le “prime risultanze” di una nuova indagine condotta dal Centro Nazionale di documentazione e analisi sull’infanzia e l’adolescenza sul fenomeno dei cd. minori “fuori famiglia”, cioè di quei bambini e ragazzi che sono affidati ad una famiglia o inseriti in una comunità residenziale, che in Italia risultano essere circa 29mila (dati al 31.12.2010) .
Il quadro che emerge dall’indagine è preoccupante ed evidenzia molti fattori di rischio. Sul tema il Tavolo Nazionale Affido ha elaborato un documento di riflessione , pubblicato nel gennaio 2013 sul sito www.tavolonazionaleaffido.it, in cui vengono messi in luce i principali punti critici:
• l’elevata percentuale dei minori collocati nelle comunità educative, rispetto alla quota inserita in affido eterofamiliare (su 3 minori collocati all’esterno della cerchia familiare e parentale, 2 sono in comunità e 1 è in affido familiare);
• l’elevata frammentarietà dei percorsi dei minori (circa il 40% dei minori accolti in affido o in comunità non è alla prima esperienza);
• la forte incidenza degli allontanamenti disposti d’urgenza (oltre un quarto degli interventi di inserimento di un minore in affido o in comunità sono realizzati “d’urgenza” per tutelarne l’incolumità a fronte di gravi rischi);
• la rilevante quota di affidamenti giudiziali rispetto a quelli consensuali (nel 69% dei casi l’affidamento è disposto dal Tribunale per i minorenni);
• l’ampia percentuale di allontanamenti di lunga durata (quasi la metà degli affidamenti e degli inserimenti in comunità durano oltre due anni. Il 50% di questi oltre 4 anni).
Sulla base di questi elementi possiamo asserire che una parte importante degli interventi di accoglienza residenziale realizzati in Italia ha un carattere “tardo-riparativo”, essendo:
• attivata a fronte di situazioni fortemente pregiudizievoli per i minori (i cd. “casi gravi”);
• segnata dal dissenso degli esercenti la potestà e da uno scenario di marcata “cronicizzazione” del disagio familiare;
• caratterizzata da interventi emergenziali e, spesso, frammentari, scarsamente retti da adeguate progettazioni individualizzate.
I dati offerti dall’indagine del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali evidenziano la presenza di marcate differenze quantitative e qualitative nel sistema di tutela del diritto dei minori a crescere in una famiglia. Ad esempio emergono forti disparità tra una regione e l’altra circa l’entità del ricorso agli inserimenti in comunità e agli affidamenti familiari.
Si passa infatti dai 4-5 minori in comunità ogni 10 minori “fuori famiglia e parenti” di Liguria, Piemonte e Toscana agli 8-9 di Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise. Un’altra significativa disomogeneità caratterizza l’incidenza dei provvedimenti di urgenza (segno della difficoltà ad intervenire con progetti preventivi e promozionali, più che di mera e tardiva protezione) che in Campania, Basilicata e Calabria vengono adottati con una frequenza di oltre il 60% più alta della media nazionale. Forti disparità si registrano anche a livello sub-regionale come evidenziato da varie ricerche e osservazioni degli ultimi anni. Il panorama della tutela minorile si mostra, insomma, a macchia di leopardo, con alcune zone di eccellenza circondate da ampie fasce territoriali poco coperte. Incrociando gli indicatori offerti dall’indagine ministeriale, Progetto Famiglia ha composto una sorta di graduatoria delle regioni italiane , evidenziando quali sono quelle virtuose e quali quelle più in difficoltà. In particolare otto regioni italiane, che simbolicamente definiamo “regioni fuori famiglia”, mostrano standard molto inferiori alla già mediocre media nazionale. Si tratta di Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia, Abruzzo e Molise. Praticamente tutto il Sud Italia e parte del Centro.

2. LA NON ESIGIBILITÀ DEL DIRITTO A CRESCERE IN FAMIGLIA
La riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione Italiana (Legge Costituzionale 3/2001) nel trasferire alle Regioni la competenza legislativa in materia di politiche socio-assistenziali ha attribuito allo Stato centrale il compito di “determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. L’intento del legislatore costituzionale è quindi quello che in materia di tutela civile e sociale venga fissata una soglia minima al di sotto della quale non sia possibile andare e che tale soglia sia la medesima per tutte le regioni. Questa intenzionalità a tutt’oggi non trova adeguato recepimento nell’ordinamento giuridico nazionale in quanto tali livelli essenziali non sono stati fissati. Nel campo specifico dell’affidamento familiare tutto ciò si intreccia infaustamente con le indicazioni contenute nella legge 184/83 e ss. mm. che limita alle risorse finanziarie disponibili il sostegno ai nuclei familiari a rischio (art. 1, comma 3), alle famiglie affidatarie (art. 5, comma 4), alle adozioni difficili (art. 6, comma 8). Poiché nulla vincola lo Stato, le Regioni e gli Enti locali circa l’entità minima delle risorse da appostare in bilancio su tali voci, in tempi di crisi finanziaria alcuni potrebbero “legittimamente” azzerare gli interventi di tutela del diritto dei bambini e dei ragazzi a crescere in famiglia. Per completezza va detto che, a partire dai nuovi scenari offerti dai decreti legislativi sul Federalismo municipale e regionale (Decreti legislativi 216/2010 e 68/2011) le Regioni, in stretta condivisione con le Autonomie locali, e al fine di costruire una base omogenea nazionale in materia di diritti civili, si sono incamminate lungo la strada della definizione di alcuni Macro-Obiettivi (cd. obiettivi di servizio) di politica sociale. Tuttavia la grave riduzione dei trasferimenti statali (diminuiti di oltre il 95% nel settennio 2007-2013) e l’insufficiente impiego di risorse regionali e comunali (molto più attente a temi come l’urbanistica, il turismo, …), creano uno scenario in cui il “diritto alla famiglia” appare notevolmente sbiadito in quanto gli amministratori restano liberi di appostare i fondi su altre “più importanti” voci di spesa. La mancanza di un dovere specifico in capo alla pubblica amministrazione riduce, nei fatti, il diritto dei minori a crescere in famiglia ad un mero interesse, in continua competizione con altri innumerevoli interessi in gioco.
Accanto alle coperture economico-finanziarie, un ulteriore importante aspetto da considerare è quello degli assetti organizzativi dei Servizi (Servizi affidi, Servizi protezione e tutela minori, Servizi per le famiglie, …). Di tal guisa è quanto recentemente affermato dal dr. Paolo Giavoni, responsabile Servizi Tutela Minori - AZIENDA ULSS 22 – Verona: «Nel Veneto la scelta da parte dei comuni di delegare la tutela all'Azienda Ulss, fa la differenza. Non è più possibile far ricadere la tutela sul servizio sociale di base dei Comuni che in veneto hanno piccole medie dimensioni e sono numerossimi (582). È pertanto necessario definire dei livelli essenziali sui servizi di tutela sia in termini di personale, sia per l'attuazione di provvedimenti amministrativi (affidi, comunità familiari ed educative, interventi educativi, ecc.) . Nella mia Ulss, di circa 300 mila abitanti, nel corso del 2012 sono stati attivati n. 102 affidi e n. 23 ragazzi sono stai nelle comunità. Mi sembrano risultati significativi che dipendono in gran parte dall'organizzazione del servizio» . Sicuramente la diversità dei vari territori regionali e locali richiede che ciascuno adotti modelli e procedure di intervento adeguate alla propria specifica situazione (e, possibilmente, “costruite dal basso” mediante percorsi permanenti di confronto con le realtà che dovranno attuare tali procedure). È tuttavia doveroso tentare una “valutazione comparativa” tra le diverse opzioni possibili, onde verificarne i risultati e le criticità, e favorire la diffusione delle modalità organizzative più valide.

3. LA PETIZIONE POPOLARE AI PRESIDENTI DELLE “REGIONI FUORI FAMIGLIA”
Sull’onda positiva dell’approvazione delle Linee di Indirizzo nazionali per l’affidamento familiare , nel febbraio 2013 un gruppo di organizzazioni no profit ha lanciato una Petizione Popolare (www.dirittoallafamiglia.it) rivolta alle Regioni d’Italia - per il tramite della Conferenza permanente delle Regioni e delle Province Autonome - e con speciale intensità alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia, Abruzzo e Molise, chiedendo di recepire sette urgenti misure . Misure che si condivide pienamente e che sono così articolate: 1) Sancire solennemente il diritto dei minori a crescere in famiglia, mediante un’integrazione degli Statuti Regionali; 2) Assicurare l’esigibilità del diritto a crescere in famiglia. Introdurre forme di contrasto della disapplicazione della legislazione sul diritto alla famiglia da parte dei comuni (meccanismi di premialità e penalità, esercizio della funzione sostitutiva da parte della Regione, …). Fissare con leggi regionali un nucleo di standard obbligatori, qualitativi e quantitativi, dei servizi che i comuni, singoli o associati, dovranno attivare al fine di prevenire e superare le situazioni che impediscono la piena fruizione del diritto dei minori a crescere in famiglia. Garantire lo stanziamento di risorse finanziarie in misura sufficiente ad assicurare il rispetto dei suddetti standard in tutto il territorio regionale, prevedendo – ove necessario – fondi mirati alla tutela del diritto dei minori a crescere in una famiglia.
3) Assicurare un assetto adeguato dei servizi per la famiglia e l’infanzia: a) l’istituzione, in tutti i territori, dei servizi sociali di tutela per i minori e le famiglie e, tra questi, dei servizi per l’affido, dotati di sufficiente e stabile personale; b) riconoscere il ruolo di utilità sociale dell’associazionismo e delle reti tra famiglie affidatarie nella promozione del bene comune, e valorizzare la loro funzione, per migliorare l’integrazione degli interventi e l’approccio di rete all’affidamento familiare; c) promuovere il miglioramento continuo della qualità degli interventi mediante percorsi di formazione per gli operatori, aperti anche alle associazioni e reti di famiglie affidatarie; d) istituire tavoli di lavoro che favoriscano la condivisione delle modalità di intervento, superando approcci impropri e confusioni, e portando alla definizione e all’attuazione di protocolli operativi di rete. 4) Promuovere l’affidamento familiare. Rilanciare a tutti i livelli, istituzionali e non, la promozione dell’affidamento familiare, inteso come strumento che integra, senza sostituire, il ruolo delle figure genitoriali, assicurando ai minori adeguate cure, mantenimento, istruzione e relazioni affettive. 5) Attivare sostegni mirati alle famiglie in crisi, agli affidamenti familiari e alle adozioni difficili. Assicurare: a) l’adozione di misure di sostegno ai nuclei familiari a rischio, fornendo loro i supporti economico-sociali, le cure e le prestazioni di cui necessitano al fine di prevenire gli allontanamenti dei figli; b) forme adeguate di preparazione, sostegno ed accompagnamento dei minori, delle famiglie d’origine e delle famiglie affidatarie; c) l’erogazione agli affidatari, compresi i casi di affidamenti a parenti, di un contributo spese adeguato alle esigenze dei minori accolti in affido e l’attivazione di una copertura assicurativa per i danni subiti o causati dai minori stessi; d) la previsione, per gli affidati diventati maggiorenni, di sostegni economici e di percorsi di accompagnamento verso l’autonomia, e, qualora continuino a vivere con gli affidatari, il prosieguo dei contributi spesa a questi ultimi; e) la previsione di forme di sostegno economico dell’attività di accompagnamento delle famiglie svolta dalle reti e dalle associazioni familiari; f) l’erogazione, ai genitori di minori italiani e stranieri adottati di età superiore a dodici anni e a quelli con handicap accertato, di un contributo economico, indipendentemente dal loro reddito, pari al rimborso spese corrisposto agli affidatari, fino al raggiungimento della maggiore età dell’adottato. 6) Monitorare i minori “fuori famiglia”. Assicurare rilevazioni ed analisi aggiornate e puntuali sugli aspetti quantitativi e qualitativi del fenomeno dei minori fuori famiglia. 7) Definire standard minimi nazionali delle comunità per minori. Attivarsi affinché in seno alla Conferenza Stato-Regioni vengano definiti gli standard minimi per le diverse tipologie di comunità per minori da applicare in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale .

HANNO CONTRIBUITO AI CONTENUTI DEL LABORATORIO 4 del FORUM ONLINE
• Giavoni Paolo, Verona, responsabile Servizi Tutela Minori - AZIENDA ULSS 22 - Verona
• Micucci Donata, Monza, affidataria, presidente nazionale ANFAA

APPENDICI
Si riportano di seguito due contributi dell’Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, inerenti il tema delle buone prassi organizzative e di intervento. In particolare i contributi approfondiscono due degli ambiti toccati dalla Petizione Popolare per il diritto alla famiglia. Si tratta di:
• azioni di sostegno alle adozioni difficili (rif.: Misura 5, punti b e f);
• buone prassi inerenti il raccordo tra il ruolo di servizi e quello delle autorità giudiziarie minorili nei percorsi di affidamento familiare giudiziale (rif.: Misura 3, punto d).

AZIONI DI SOSTEGNO ALLE ADOZIONI DIFFICILI
Vorremmo soffermarci sul necessario sostegno delle adozioni “difficili”, contenuto nella Petizione popolare condivisa anche dall’Anfaa. È difficile che una coppia che si accosta all’adozione pensi spontaneamente a un bambino “diverso”; di fronte a lui si sente investita da una responsabilità e da un impegno molto grandi. A volte gli operatori stessi, convinti a priori della difficoltà di trovare famiglie disponibili anche per questi bambini, non le cercano affatto o si arrendono con molta facilità. Sovente non viene attivata alcuna iniziativa di reperimento e preparazione di tali famiglie, né si procede con il richiamare le istituzioni alle loro specifiche responsabilità. A volte si corre il rischio di pensare che per questi bambini, soprattutto per quelli con gravissimi handicap intellettivi o fisici , sia sufficiente offrire loro adeguate cure sanitarie ed assistenziali. Ma proprio per questi bambini è ancor più determinante il poter contare su quel legame sicuro e stabile e quel clima di affetto e di attenzioni individualizzate che solo in una famiglia è possibile trovare. Senza questa sicurezza affettiva, il bambino si lascia andare sempre più, non reagisce, quasi si rifiuta di crescere perché non può sperimentare una relazione d’affetto stabile con una persona per cui si sente un valore - importante ed “unico”. Non sempre, però la storia di questi bambini si conclude allo stesso modo: per alcuni di loro avviene l’incontro con famiglie che si sono lasciate coinvolgere. Indubbiamente l’adozione di questi bambini non può avere luogo con le stesse procedure che si seguono per gli altri. Per una decisione di questo genere non basta una motivazione che scaturisca da una scelta “ dalla parte degli ultimi” e/o di impegno civile: è necessario che scatti un coinvolgimento interiore che permetta di vedere al di là della “diversità”. È spesso un incontro a determinare la scelta: una famiglia viene a conoscenza, attraverso i canali più diversi, della storia di un bambino e si lascia interrogare. Così può iniziare un’esperienza, un cammino certamente faticoso, ma che può dare la gioia di vivere a un bambino al di là della sue oggettive menomazioni e molta ricchezza alla famiglia che lo ha accolto. Non si può però pensare che l’adozione di un bambino “diverso” possa riuscire confidando solo sulla disponibilità della famiglia: è indispensabile poter contare su una rete di rapporti umani e sociali intorno ad essa che arricchisca la vita del nucleo familiare e ne impedisca l’isolamento. Sul versante istituzionale va ricordato che la Banca dati prevista dall’articolo 40 della legge 149/2001, non è ancora operativa a distanza di oltre dieci anni (doveva essere attivata entro il dicembre 2001!!): essa sarebbe utile per poter conoscere le situazioni dei minori dichiarati adottabili e non adottati e per assumere le necessarie iniziative per la ricerca della famiglia. L’Istat poi non fornisce i dati relativi all’età e alle condizioni psico-fisiche dei minori adottabili e di quelli adottati in Italia: si limita a riportare, sovente con ritardo, solo i numeri complessivi, ripartiti per Tribunale, distinguendo solo quelli con genitori “noti” da quelli con genitori” ignoti”. Il comma 8 dell’’art. 6 della legge 149/2001 recita: «Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n.104, lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono intervenire nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati» e quindi purtroppo non impegna le istituzioni a fornire gli aiuti previsti in quanto gli stessi sono subordinati alle «disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci». Per attuare quanto previsto dall’articolo sopra citato, la proposta già avanzata alla Conferenza nazionale della famiglia del novembre 2010 a Milano da un gruppo di associazioni è che “gli Enti gestori degli interventi assistenziali corrispondano ai genitori di minori italiani e stranieri adottati dall’età di 12 anni in poi (quest’età potrebbe essere anche abbassata ….) e a quelli con handicap accertato un contributo economico, indipendentemente dal loro reddito, almeno pari al rimborso spese corrisposto agli affidatari, fino al raggiungimento della maggiore età dell’adottato. Le Regioni dovrebbero inoltre prevedere, nella delibera o legge che assumeranno al riguardo, che le provvidenze di cui sopra siano estese anche ai genitori adottivi dei minori, di qualunque età, che – per la gravità delle loro condizioni (gravi malattie o abusi e violenze subite) – necessitino di specifici supporti”. Le Associazioni precisano inoltre che “se queste richieste verranno accolte si creeranno condizioni migliori per favorire le adozioni dei bambini grandicelli o portatori di handicap. Il futuro di tanti bambini soli dipende anche dai sostegni che le Istituzioni saranno in grado di assicurare alle famiglie che li accoglieranno". La Regione Piemonte è l’unica che finora abbia assunto provvedimenti per rendere operative queste disposizioni2, erogando attraverso gli Enti gestori degli interventi assistenziali, un contributo spese equiparato a quello per l’affidamento familiare a favore dei genitori adottivi di minori sopra i 12 anni o con handicap accertato, sino alla maggiore età: nel 2012 erano un centinaio i minori seguiti.
Per sostenere le ”adozioni difficili” l’Anfaa propone anche ai Tribunali per i minorenni di precisare nelle sentenze relative all’adozione dei minori italiani e stranieri ultradodicenni o con handicap accertato che agli adottanti sono estese le provvidenze previste dall’art. 6 della legge n.184/1983 e s.m. e indicare i servizi sociali incaricati di supportare il nucleo adottivo (analogamente a quanto previsto per l’affidamento dalla legge n. 184/1983 e s.m.): questo monitoraggio consentirebbe di supportare il nucleo adottivo in un’ottica preventiva.

RUOLO DI SERVIZI E AUTORITÀ GIUDIZIARIE MINORILI NEI PERCORSI DI AFFIDAMENTO GIUDIZIALE
Vorremmo intervenire sulla pista di riflessione n.4 con alcune proposte relative ai compiti dei Servizi e delle autorità giudiziarie minorili in merito agli affidamenti giudiziari. Nei casi di minori affidati dal Servizio locale (1) a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni si ritiene necessario, anche in base alle esperienze realizzate fino ad oggi, richiamare l’attenzione e l’impegno dei Servizi e della Magistratura su alcuni aspetti diretti a migliorare gli affidamenti nell’interesse superiore dei minori.
1. Fornire una adeguata informazione agli affidatari sulla situazione personale e familiare del bambino, affinché acquisiscano gli elementi indispensabili per potersi rapportare in modo corretto con lui.
Al riguardo si richiama, a titolo esemplificativo, la circolare emanata dal Tribunale per i minorenni di Torino (2) che, dopo aver precisato che il decreto che dispone l’affidamento familiare non può essere notificato (salvo eccezioni in casi del tutto particolari) agli affidatari, in quanto non si tratta di “parti” , ha però rilevato l’importanza “del ruolo che la famiglia affidataria esplica e per favorire l’attuazione della misura in condizioni di miglior chiarezza e serenità”, e ha segnalato “l’opportunità che, al momento dell’avvio dell’affidamento, sia consegnato a ogni famiglia affidataria un documento che, sintetizzando il dispositivo del provvedimento giudiziario, fornisca le informazioni più importanti circa l’affidamento disposto (prevedibile durata, diritti della famiglia di origine, misure sociali e psicologiche a sostegno del minore)”. Quanto esposto potrebbe essere tradotto, come già alcuni Servizi hanno fatto (v. ad es. il Comune di Torino (3)), in una lettera informativa da consegnare - insieme all’altra documentazione relativa all’affidato - agli affidatari contenente notizie sul minore, i suoi bisogni, le ragioni dell’affidamento, la presumibile durata, le modalità di rapporto del minore con la sua famiglia di origine, gli interventi di sostegno e gli elementi di conoscenza per favorire il buon esito dell’inserimento presso gli affidatari.
2. Aggiornare tempestivamente gli affidatari sugli sviluppi dei procedimenti relativi al bambino da loro accolto, ragguagliandoli al più presto sui loro esiti, fornendo anche le necessarie notizie sulle azioni di competenza del tutore e del curatore speciale del bambino e segnalando i fatti salienti riguardanti la famiglia di origine, che possono avere ripercussioni sul progetto di affido del minore (ad es. carcerazione, ricovero ospedaliero, nascite o decessi, trasferimenti, …).
3. Ottemperare alle disposizioni vigenti previste all’art. 4., comma 3, legge n. 184/1983 e s.m. Esse prevedono che “il Servizio cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento” ha “l'obbligo di tenere costantemente informato il tribunale per i minorenni e di riferire senza indugio ogni evento di particolare rilevanza; al riguardo essi sono tenuti a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza”.
Il Tribunale per i minorenni nel disporre l’affidamento familiare, oltre all’indicazione del Servizio cui è demandata la realizzazione dell’affidamento, dovrebbe precisare nel provvedimento:
a) la prevedibile durata dell’affidamento stesso, in relazione alla situazione personale e familiare del minore stesso. Al riguardo il Tribunale per i minorenni di Torino nella circolare già citata ha ricordato “ai Servizi sociali della Regione, affinché i cittadini interessati all’esperienza dell’affidamento familiare siano informati in modo il più possibile completo” che “ fermo restando l’impegno per il superamento, attraverso ogni forma di sostegno, delle condizioni di disagio della famiglia di origine del minore che hanno reso necessaria la misura di cui trattasi, allo scopo di favorire il rientro del figlio minore, l’affidamento familiare, come stabilito dall’art. 4, commi 5° e 6° legge 184/83, modif. l. 149/01, può essere prorogato dal Tribunale per i minorenni, dopo il periodo iniziale sopra indicato, nei casi in le difficoltà della famiglia di origine non siano venute meno. Infatti, in queste situazioni, il Tribunale può adottare “ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore”, tra i quali rientra certamente l’affidamento familiare”;
b) le eventuali indicazioni sulle modalità di rapporto del minore coi suoi familiari;
c) l’estensione agli affidatari delle provvidenze di cui all’art. 80 della l. 184/1983 e successive modifiche (assegni familiari, detrazioni fiscali, congedi parentali, ecc..) e la corresponsione di un rimborso-spese adeguato e la necessaria copertura assicurativa. Una disposizione analoga dovrebbe essere assunta dal giudice tutelare in relazione alla durata dell’affidamento consensuale. È necessario infatti corrispondere agli affidatari un rimborso spese adeguato alle condizioni e necessità dei minori accolti, indipendentemente dal loro reddito, come riconoscimento del ruolo sociale da loro svolto e per consentire a tutte le persone capaci ed idonee l’accoglienza di minori (4);
d) l’audizione degli affidatari prima di prendere nuovi provvedimenti sui minori da loro accolti, prevedendo anche la possibilità che gli stessi affidatari, su loro richiesta, vengano sentiti nel corso dell’affidamento dal giudice competente in tempi compatibili con l’urgenza e la gravità delle questioni prospettate;
e) l’indicazione nel provvedimento di affidamento che, a conclusione dello stesso, vengano individuate, caso per caso, nell’interesse preminente del minore, modalità di passaggio e di mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia che lo ha accolto, sia quando rientra nella sua famiglia d’origine, sia quando viene inserito in un’altra famiglia affidataria o adottiva o in una comunità. Riteniamo infatti che vada salvaguardata la continuità dei rapporti affettivi del minore e che la gestione di questa delicata fase di transizione della vita del minore (sia bambino che adolescente) non debba essere lasciata dal Tribunale esclusivamente alla discrezionalità degli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari (5).
f) l’equiparare il “collocamento temporaneo”, previsto dall’art. 10, comma 3 (6) della legge n. 184/1983 all’ affidamento familiare, estendendo ai “collocatari” le stesse provvidenze previste per gli affidatari.

1) Per Servizio sociale locale si deve intendere l'ente che gestisce gli interventi assistenziali: Comune, Consorzio di Comuni, Comunità Montane, Province.
2) Il testo è riportato sul Notiziario Anfaa in Prospettive assistenziali n.168.
3) Il testo è riportato sul Notiziario Anfaa i Prospettive assistenziali n. 168.
4) Va al riguardo rilevato che l’articolo 80 della legge n. 1984/1983 e s.m. dispone "le Regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche".
5) Vedi al riguardo anche il documento del Tavolo nazionale affidi sulla garanzia della continuità degli affetti dei minori affidati.
6) Il testo è il seguente: “Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della podestà dei genitori sul minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni dl tutore e la nomina di un tutore provvisorio”.