Nel documento “Dieci punti per rilanciare l’affidamento familiare in Italia”, pubblicato il 22 ottobre 2010 dal Tavolo Nazionale Affido, si legge: «9. CHIAREZZA E DURATA. Occorre tenere ben distinte le diverse finalità dell’affidamento familiare e dell’adozione dei minori, superando improprie commistioni e confusioni, regolamentando bene le adozioni in casi particolari, sviluppando con le istituzioni preposte (Regioni, enti locali, magistratura minorile, …) condivise modalità di intervento nei casi di affidamenti ad esito incerto, …» (1).
Questa breve e densa affermazione, sottoscritta dalle principali associazioni e reti di famiglie affidatarie d’Italia, tenta di fare chiarezza in un panorama frastagliato ed in costante movimento in cui vari elementi sembrano assottigliare i confini tra adozione e affidamento familiare. Se ne citano, per brevità, solo alcuni:
- la Petizione al Parlamento Italiano “Diritto ai sentimenti peri i bambini in affido” presentata dall’Associazione “La Gabbianella e gli altri animali” il 13 maggio 2010 (2);
- la sentenza emessa il 27 aprile 2010 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (3);
- le proposte di legge presentate negli ultimi anni presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (4).
Questi ed altri elementi si collocano in un orizzonte magmatico, nel quale la condivisa attenzione alla tutela della continuità degli affetti dei minori in affido (5) e il giusto sforzo di offrire risposte di accoglienza ai tanti e diversi casi di bambini e ragazzi a rischio di abbandono, finiscono talvolta con il fare da sponda a più o meno celati tentativi di aprire pericolosi varchi tra l’istituto dell’adozione e quello dell’affidamento familiare. Non a caso ad inizio 2013 l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con il convegno “Terra di confine tra affido e adozione: questioni aperte” ha deciso di affrontare il tema, in particolare con una ricognizione sulla “adozione mite” e sulla sperimentazione che il Tribunale per i Minorenni di Bari ne ha fatto dal 2003 al 2008 (6).
(1) Il testo completo del documento “Dieci punti per rilanciare l’affidamento familiare in Italia” è disponibile alla pagina “documenti” del sito http://www.tavolonazionaleaffido.it.
(2) Approfondimenti sul sito http://www.lagabbianella.org.
(3) Affaire Moretti et Benedetti c. Italie (requête n° 16318/07). La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ravvisato nel caso sottopostole - riguardante, la complessa vicenda di un minore affidato dichiarato adottabile e adottato da un’altra famiglia, nonostante la disponibilità espressa dagli affidatari - la violazione dell’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il testo della decisione è consultabile, tra gli altri, in http:// http://www.anptes.org/cedu.
(4) Proposte di modifica della legge 184/83 e ss.mm.: AC 3459 VASSALLO-PES; AC 3854 SAVINO e altri; AC 4077 MOTTA e altri; AC 4279 LUPI-SCALERA).
(5) Sul tema si suggerisce la lettura del documento del Tavolo Nazionale Affido “La tutela della continuità degli affetti dei minori in affido”, del 28 giugno 2012, disponibile alla pagina “documenti” del sito http://www.tavolonazionaleaffido.it.
(6) Convegno promosso il 15 marzo 2013 dalla Provincia di Milano e dall’Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
SPUNTI PER IL CONFRONTO
Nel documento del Tavolo Nazionale Affido sulla continuità degli affetti, si afferma che qualora un minore in affidamento divenga adottabile andrebbe favorita la permanenza nella famiglia in cui egli già si trova solo e soltanto se «siano rispettate le seguenti condizioni: a) che il rapporto creatosi tra il minore e gli affidatari sia significativo, stabile, duraturo; b) che gli affidatari siano disponibili ad adottarlo (occorre sostenere il delicato discernimento che gli affidatari sono chiamati a fare, rifuggendo ogni pressione che ne condizioni la scelta); c) che gli affidatari siano in possesso dei requisiti per l’adozione».
Riteniamo questi tre “paletti” necessari per custodire la distinzione tra affido e adozione? E sufficienti?
Queste ipotesi sono estendibili anche al caso dell’adozione del minore da parte della famiglia residente in comunità?
La pregressa conoscenza della famiglia di origine dell’affidato da parte degli affidatari costituisce ostacolo all’adozione da parte degli stessi affidatari?