DIFENDIAMO IL DIRITTO ALLA SEGRETEZZA DEL PARTO

DIFENDIAMO IL DIRITTO ALLA SEGRETEZZA DEL PARTO

Messaggioda FRIDA TONIZZO » 16/03/2016, 10:35

DIFENDIAMO IL DIRITTO ALLA SEGRETEZZA DEL PARTO. PREVENIAMO UNA GRAVE VIOLENZA NEI CONFRONTI DI DECINE DI MIGLIAIA DI DONNE INDIFESE
(abstract intervento di Frida Tonizzo, consigliere nazionale Anfaa al Convegno “MADRI SOLE”, Pompei, 20 maggio 2016)

La Camera dei Deputati ha approvato il 18 giugno 2015 il disegno di legge “Modifica all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita”, ora all’esame del Senato con il n. 1978. Questo testo contiene norme pericolose per le donne che hanno scelto di partorire in anonimato non riconoscendo il proprio nato al momento del parto (sono circa 90 mila in Italia dal 1950 ad oggi). I punti più significativi su cui riteniamo debba essere modificato l’attuale testo (ampiamente illustrati nell’articolo pubblicato sulla rivista Minori e Giustizia n. 4/2015) sono:

1. Deve essere preservato il diritto alla segretezza del parto di cui si sono avvalse le donne, diritto garantito loro dallo Stato per cento anni prima dalla legge n. 2838/1928 e attualmente dalla legge n. 196/2003. Non è ammissibile che siano i nati da queste donne ad avviare il procedimento presso il Tribunale per i minorenni affinché le rintracci, se tali donne non hanno preventivamente manifestato la loro disponibilità al riguardo, perché nei fatti verrebbe violato il diritto alla segretezza ancora riaffermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 278 del 2013.
2. Deve essere abolita la disposizione in base alla quale le donne per conservare il diritto all’anonimato devono segnalare la loro volontà, svelando quindi la loro identità, al Tribunale per i minorenni e, conseguentemente, a tutto il personale che vi opera. In base a quanto previsto nel testo approvato alla Camera, per escludere la possibilità di essere interpellate su richiesta del proprio nato, le donne che, in futuro intenderanno avvalersi della facoltà di partorire in anonimato, dovranno «decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, confermare la propria volontà»: questa previsione di fatto vanifica la sicurezza dell’anonimato, in quanto le donne, per comunicare la loro mutata volontà, dovranno, inevitabilmente, svelare la propria identità.
3.Deve essere abolita la disposizione secondo cui la richiesta di accesso all’identità della partoriente è incondizionata nel caso in cui la donna sia deceduta. Si tratta infatti di una violazione palese non solo del suo diritto all’anonimato, ma anche del diritto suo e dei suoi congiunti alla riservatezza che la stessa non è più in grado di tutelare.
4.Deve essere mantenuta a 25 anni l’età per richiedere l’accesso alle informazioni relative all’identità, come peraltro previsto dall’attuale articolo 28 della legge n. 184/1983. Infatti a 18 anni, età minima prevista dalla proposta di legge n. 1978, la personalità è ancora in via di formazione e potrebbero risultare fortemente problematici per l’adottato o la persona non riconosciuta alla nascita sia l’incontro con la procreatrice che il suo eventuale rifiuto.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE
I desideri, anche profondi, di ciascuno di noi non dovrebbero mai compromettere i diritti fondamentali degli altri. Pertanto la richiesta di conoscere l’identità della partoriente da parte della persona non riconosciuta alla nascita dovrebbe essere accolta solo se le procedure previste non rischiano di danneggiare le migliaia di donne che finora non hanno riconosciuto o che non riconosceranno i loro nati.
Va anche tenuto anche presente che la segretezza del parto in anonimato prevista dal legislatore italiano non impedisce già ora la conoscibilità delle notizie riguardanti l’origine dell’adottato non riconosciuto alla nascita, purché le stesse non rivelino i dati identificativi della partoriente.
FRIDA TONIZZO
 
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Iscritto il: 18/03/2013, 12:55
Località: assistente sociale, consigliere nazionale ANFAA - Ass. Naz. Famiglie Adottive e Affidatarie

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