L'ADOZIONE

1 – La procedura

L'Ucraina non ha aderito alla Convenzione dell'Aya; è uno dei paesi che negli ultimi anni ha fatto più adozioni nel mondo. Secondo i dati del Comitato statale di statistica durante l'anno 2000 in Ucraina sono stati adottati 4.243 bambini (2.200 adozione internazionale).

Tutte le pratiche sono registrate al Centro Adozioni di Kiev che dirige la banca dati di tutti i bambini in stato di adattabilità, esamina la pratica, e fissa un appuntamento per l'incontro con la coppia.

La coppia che intende adottare, una volta recatasi sul posto, partecipa ad un'incontro con i funzionari del Centro Adozioni di Kiev; avviene l'abbinamento valutando in maniera attenta le caratteristiche del minore e della famiglia adottiva, quindi ci si prepara al viaggio per raggiungere l'istituto dove è possibile incontrare il bambino, secondo le modalità previste dall'Istituto stesso.

La coppia può fare due viaggi: un primo viaggio di due, tre settimane circa fino al giorno dell'udienza, e un secondo viaggio dopo circa un mese e mezzo per andare a prendere il bambino.

Dopo una o due settimane viene fissata l'udienza presso il Tribunale della città dove si trova l'Istituto, dopodiché alcuni istituti affidano subito il bambino alla coppia, altri permettono solo di visitarlo in orari stabiliti.

Non appena pronti i documenti personali del bambino si torna a Kiev dove la situazione è molto più vivibile e si aspetta l'esecutività della sentenza. Dopo circa trenta giorni dall'emissione della sentenza, essa diviene esecutiva e si procede con la richiesta dell'autorizzazione all'ingresso del bambino in Italia.

Ottenuta l'autorizzazione, la coppia può tornare in Italia col minore. Intanto il minore viene adeguatamente preparato e supportato dal responsabile dell'Istituto e dal collaboratore dell'Associazione “Progetto Famiglia” Onlus.

Per quanto riguarda il post adozione, l'Associazione si prende l'impegno di inviare almeno una relazione descrittiva del percorso di adozione durante il primo anno.

2 - Normativa di riferimento

  • Codice del matrimonio e della famiglia, cap. 14.
  • Decreto n° 775 del 20 luglio 1996 del Consiglio dei Ministri relativo all'adozione di minori ucraini da parte di stranieri e controllo delle procedure
  • Sentenza della Rada Suprema dell'Ucraina del 12 luglio 1996 n°330/1996
  • Risoluzione del 12 luglio 1996

3 - Requisiti relativi agli adottanti richiesti dalla normativa interna

  • Possono adottare tutte le persone maggiorenni ed in possesso della piena capacità giuridica;
  • L'adozione è aperta alle persone sposate e ai single; 
  • La differenza di età fra aspiranti genitori adottivi e minore adottato deve essere maggiore dei 15 anni; 
  • Gli aspiranti genitori adottivi non devono essere decaduti dalla potestà genitoriale.

4 - Requisiti relativi all'adottando

  • Può essere adottato solamente un bambino inscritto nei registri del Centro Adozioni del Ministero dell'Educazione da almeno 14 mesi, termine previsto per consentire, in via prioritaria, l'adozione da parte di persone residenti in Ucraina; 
  • Il minore di almeno 10 anni deve prestare il proprio consenso; 
  • L'adozione può essere pronunciata anche senza l'accordo dei genitori quando questi non occupandosi più del minore da un periodo superiore ai 6 mesi, sono decaduti dalla potestà genitoriale, quando siano stati dichiarati irresponsabili o siano ignoti.

NOTA : Una deroga al termine di iscrizione del minore nei registri del Centro Adozioni è concessa nei casi di malattia del minore. La lista delle malattie che consento tale deroga è stabilità dal Ministero della Sanità.

5 - Forma della decisione

E' una decisione giudiziaria.

6 - Effetti della decisione

  • Rottura del legame di parentela tra l'adottato e la sua famiglia di origine; 
  • Creazione di un nuovo legame di filiazione tra l'adottato e la sua famiglia adottiva;
  • In caso di adozione da parte di un single, la legge prevede che i diritti del genitore biologico di sesso opposto rispetto a quello dell'adottante possano essere mantenuti se il primo lo richiede e vi sia il consenso del genitore adottivo. Del perdurare di tale relazione deve essere fatta menzione nel provvedimento concernente l'adozione.

7 - Autorità competente

Ministero dell'Educazione - Centro Adozione dei minori - 27A Bd Chevtchenko - 01032 KYIV UKRAINE